videosorvegliare_secondo_la_legge
Proteggere la propria azienda e attività commerciale è un diritto che può e deve essere esercitato e lo si può fare anche installando un sistema di videosorveglianza.

CI SONO ALCUNE COMUNICAZIONI E AZIONI DA INTRAPRENDERE PER RISPETTARE LA PRIVACY DEI LAVORATORI E QUINDI VIDEOSORVEGLIARE IL POSTO DI LAVORO SECONDO LA LEGGE.

Per punti, nel momento in cui decidiamo di installare delle telecamere, dobbiamo:

  • Informare i lavoratori che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata. L’informazione deve essere data anche tramite cartelli chiari, visibili e leggibili da affiggere nella zona interessata; e soprattutto conformi a quanto richiesto (i cartelli gialli non sono conformi)
  • Nominare per iscritto un responsabile alla gestione dei dati registrati ovvero all’utilizzo degli impianti e alla visione delle registrazioni;
  • Posizionare le telecamere nelle zone a rischio evitando di riprendere in maniera unidirezionale i lavoratori;
  • Conservare le immagini per un tempo massimo di 24-48 ore (il tempo è varia in rapporto al tipo di attività) (può essere richiesta direttamente al garante un’eccezzione motivandola)
  • Stipulare un accordo scritto con la rappresentanza sindacale aziendale o in mancanza di questa richiedere l’autorizzazione all’installazione direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro. Avere le telecamere già installata ed andare a chiedere autorizzazione comporta una sanzione economica rilevante)

Relativamente all’autorizzazione la domanda deve essere effettuata preventivamente e l’installazione deve avvenire solo con  l’approvazione della stessa.

 

[highlight color=”#c6e482″ rounded=”no” class=”” id=””] Fanno eccezione le categorie esposte a rischio elevato, come banche, distributori, edicole o tabaccherie, oreficerie…etc che possono attivare il sistema di videosorveglianza contestualmente alla richiesta di approvazione all’Ispettorato del lavoro.[/highlight]

 

Per informazioni più approfondite è possibile consultare il sito del Garante della Privacy (Provvedimento generale – 29 aprile 2004) e il sito ALTALEX .